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Alternanza Scuola Lavoro



 

IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO PCTO DELL'IISS ARCHIMEDE

In allegato i progetti PCTO ai fini della Rendicontazione Sociale (R.S.) - ambito PTOF

Per ogni aggiornamento sui "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (più noti come percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro) è possibile consultare il seguente link http://www.alternanzaescuola.it/ (link esterno)

L’Alternanza scuola-lavoro diventa obbligo di legge a partire dall’anno scolastico 2015/2016 per tutti gli studenti delle classi terze del secondo ciclo di istruzione, con una differente durata rispetto agli ordinamenti. Non si tratta di un progetto, ma di una modalità didattica da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, in accordo con il profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi di studio.

L’alternanza è una modalità didattico-formativa, trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-formativo, che si avvale di strumenti molto diversi tra loro, come formazione in aula, attività di laboratorio, tirocini presso aziende e/o enti pubblici e privati visite aziendali, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad una concreta realtà di lavoro, valorizzando l’esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani.

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

La legge 107/2015 ha disposto l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro (di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77), sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.  Altresì la legge 107/2015 estende l’accesso all’alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e musicali, a enti sportivi.All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI»

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81. 

I percorsi in alternanza, nello spirito della normativa di riferimento, non sono un’esperienza occasionale in contesti esterni in cui applicare i saperi scolastici, ma un vero percorso di formazione da considerare come parte integrante del piano di studi.

Ciò comporta un capovolgimento delle tradizionali modalità didattiche. Si tratta infatti di passare dalla logica del programma disciplinare alla rilettura delle discipline in chiave di saperi, da ciò che lo studente ha imparato all’applicazione delle proprie conoscenze e abilità in processi di lavoro nei quali si rivelino la padronanza e la competenza.

Ormai il termine Alternanza scuola-lavoro, è indicato con “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" e vede una rimodulazione oraria nell'arco del triennio.
Con la legge di bilancio 2019 il numero minimo di ore da svolgere negli ultimi tre anni è il seguente:

a) almeno 210 ore negli istituti professionali;
b) almeno 150 ore negli istituti tecnici;
c) almeno  90 ore nei licei.

Di seguito una sintesi del panorama normativo italiano in materia di Alternanza scuola-lavoro.

L'Alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 (legge Moratti) e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 ed ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:
- il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio
- l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa;
- lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.
I percorsi formativi in Alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio.
Legge 128/2013: Alternanza “precoce” fin dai primi anni della secondaria superiore (Sono previste misure per far conoscere agli studenti il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda).
La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro (A.S.L.)nel secondo ciclo di istruzione. La legge dedica all’A.S.L. un’attenzione rilevante nei “commi dal 33 al 43”, confermando elementi di continuità e contestualmente di novità e discontinuità e nei commi 30 e 128.
Guida Operativa per la scuola. Diramata dal MIUR 8 ottobre 2015. Fornisce orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dall’articolo 1, commi dal 33 al 43 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Alternanza scuola-lavoro e apprendistato: il D.lgs 81/2015 attuativo della legge 183/2014, nota come jobs act, all’art. 43 c. 5 prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.

Per ogni aggiornamento consultare il seguente Link al sito dell'USR Sicilia



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