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Organo di garanzia

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L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

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E’ presente negli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e di secondo grado ed è istituito e disciplinato dal regolamento di Istituto, di norma ne fa parte almeno un rappresentante eletto dai genitori, un rappresentante eletto dagli studenti (o un secondo genitore nel primo grado) e un docente designato dal Consiglio.

Come stabilito dal decreto, le funzioni dell’Organo di garanzia spaziano dal garantire la più ampia conformità delle sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, assicurando pene con le più ampie finalità educative atte ad evitare il ripetersi di tali azioni negative. In particolare le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori dagli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D.P.R. 249/98, modificato 235/2007;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto, e segnalarle all'Ufficio scolastico regionale competente.

Come previsto dal D.P.R.n.235/2007,l’Organo di Garanzia ha il compito di decidere in materia di ricorsi avverso provvedimenti disciplinari o in caso di violazione o errata applicazione del Regolamento d’Istituto.

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del D.P.R. 249/98 dall’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

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